IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Vista  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 335; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto-legge 1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,  n.  30,  e  in  particolare
l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre  2013,
n. 232, recante la rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e
delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari  esteri,
e in particolare la tabella 1; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 244; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 286; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Ritenuto, per ragioni di urgenza  e  celerita',  di  non  avvalersi
della facolta', prevista dal decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  di
sottoporre il presente regolamento al parere preventivo del Consiglio
di Stato; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  La   dotazione   organica   della   carriera   diplomatica   e'
rideterminata  nel  numero  complessivo  di   1.149   unita',   cosi'
ripartito: 
    a) ambasciatore: 24; 
    b) ministro plenipotenziario: 185; 
    c) consigliere di ambasciata: 244; 
    d) consigliere di legazione: 261; 
    e) segretario di legazione: 435. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la tabella 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 luglio 2013 cessa di produrre effetti, limitatamente alla
carriera diplomatica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Reggio Calabria, 18 aprile 2019 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
 Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
                          Moavero Milanesi 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Bongiorno 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Tria 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1071 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 e' il seguente: 
              «Art.  17.  1.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessitaa'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della
          legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 335  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' il seguente: 
              «335. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato con le  procedure  di  cui  all'articolo
          4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97,  e'
          rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la
          dotazione   organica   del   personale    della    carriera
          diplomatica, tenendo  conto  anche  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 marzo 2010, n.  30,  e  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria della rimodulazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato), e'  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale  n.  22  del  25-1-1957  -  Suppl.
          Ordinario n. 220. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del
          18 febbraio 1967, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20, e' il seguente: 
              «Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis; 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   commi
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli organi  elettivi  ,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          ricevimento della  relazione,le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,  n.   1214,   e   succes-   sive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia e deliberano  con  un  numero  minimo  di  quindici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti  ed e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria  delibera  con  un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale n.106 del 9 maggio 2001  -  Suppl.  Ordinario  n.
          112. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio
          2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2010, n. 30, e' il seguente: 
              «Art. 4. Disposizioni relative al Servizio europeo  per
          l'azione esterna 
              1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita'  in
          materia di sicurezza internazionale derivanti  dall'entrata
          in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al
          fine di adempiere tempestivamente  agli  obblighi  gravanti
          per l'Italia, in quanto Stato membro  dell'Unione  europea,
          per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna,
          che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel
          limite degli ordinari stanziamenti di  bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  189  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  il  Ministero  degli  affari  esteri   puo'
          mettere  a  disposizione  delle   istituzioni   dell'Unione
          europea  fino  a  cinquanta   funzionari   della   carriera
          diplomatica,  destinati  a  prestare  servizio  presso   le
          predette istituzioni, le loro  delegazioni  ed  uffici  nei
          Paesi  terzi  o  presso  organizzazioni  internazionali   o
          regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione
          di specifiche iniziative  o  operazioni  nell'ambito  della
          Politica estera e di sicurezza comune. 
              2. Il servizio prestato all'estero ai sensi  del  comma
          1 e' valutato ai fini dello  sviluppo  professionale  degli
          interessati. 
              3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministero
          degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle  vigenti
          disposizioni  sul  blocco  delle  assunzioni  nel  pubblico
          impiego,  nei  cinque  anni  2010-2014  e  nel  quadriennio
          2016-2019 a bandire annualmente un concorso di accesso alla
          carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non
          superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo
          delle assunzioni gia' consentite ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  Per  le
          finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
          di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di  euro  3.496.800  per
          l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012. 
              4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro
          di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro,  e  a  decorrere
          dal 1° luglio 2011, in 105 euro. 
              5.   Le   successive    variazioni    all'importo    da
          corrispondersi per il trattamento delle domande  per  visti
          nazionali sono determinate con  decreto  interministeriale,
          avente natura non regolamentare, su proposta  del  Ministro
          degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto
          a 1.700.000 euro per l'anno 2010  ed  a  3.496.800  euro  a
          decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di
          cui al comma 4 e,  quanto  a  4.118.800  euro  a  decorrere
          dall'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni, per il medesimo anno,  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero degli affari esteri. E' altresi'  autorizzata  la
          spesa di euro 670.984 per l'anno 2016,  di  euro  4.638.414
          per l'anno 2017, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro
          6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805  a  decorrere
          dall'anno 2020. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - La tabella 1 allegata al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 25  luglio  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale del 3 ottobre 2013,  n.  232,  cessa  di
          produrre effetti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 244, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: 
              "244. All'articolo 4 del decreto-legge 1º gennaio 2010,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «nei
          cinque anni 2010-2014» sono inserite le  seguenti:  «e  nel
          triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla
          fine del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
              b)  al  comma  6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «E' altresi' autorizzata la spesa di euro  670.984
          per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per  l'anno  2017  e  di
          euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018»". 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 286, della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, e' il seguente: 
              "286. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio
          2016-2018  »  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «   nel
          quadriennio 2016-2019 »; 
              b) al comma 6, le parole:  «  e  di  euro  6.205.577  a
          decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle  seguenti:
          «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per
          l'anno 2019 e  di  euro  8.147.805  a  decorrere  dall'anno
          2020»". 
              Il  testo  dell'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97, e' il seguente: 
              «Art.    4-bis.    Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione dei Ministeri 
              1. Al fine di semplificare ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione dei Ministeri,  anche  con  riferimento
          agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui  agli
          articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di
          organizzazione dei  Ministeri,  ivi  inclusi  quelli  degli
          uffici di diretta collaborazione, possono  essere  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   previa   delibera   del
          Consiglio dei ministri. I  decreti  previsti  dal  presente
          articolo  sono  soggetti   al   controllo   preventivo   di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente.». 
 
          Nota all'art. unico: 
 
              Per i riferimenti alla tabella 1  allegata  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 25  luglio  2013,
          si veda nelle note alle premesse.